di Redazione – Lo Statuto della Provincia di Latina, appena approvato sia dal Consiglio che dall’Assemblea dei Sindaci, fa chiarezza sugli organi che fanno funzionare l’ente di Via Costa. Ente profondamente rivisto dalla riforma Delrio. Per prima cosa viene precisato che sono organi di governo solo il Presidente, il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci.
A proposito del Presidente lo statuto riconosce le modalità elettive già stabilite dalla riforma. L’elezione rimane delegata a Sindaci e Consiglieri dei 33 Comuni che compongono la Provincia. Chiariti i compiti, l’ultimo comma dell’articolo 9 dello Statuto precisa che “il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso”. Quindi, nessuna sfiducia. Il Presidente illustra nel Programma di Governo le linee programmatiche riguardanti le azioni che intende svolgere durante il suo mandato. Il Presidente può dimettersi e ha tempo 20 giorni per revocare la sia decisione. In caso di dimissioni o impedimenti permanenti, le funzioni del Presidente sono assunte dal vicepresidente fino a nuove elezioni.
L’altro organo propedeutico al funzionamento della Provincia è il Consiglio Provinciale. Nell’articolo 12 dello Statuto si legge che questo “rappresenta l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell’Amministrazione, alo loro adeguamento ed alla loro verifica periodica”. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Per essere operativo è necessario che alla prima convocazione partecipino la metà dei consiglieri, che si riducono a un terzo in caso di seconda convocazione. Il Presidente della Provincia non è contato come Consigliere ai fini della validità della seduta. L’articolo 13 precisa che “Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa”. A proposito dei Consiglieri Provinciali, lo Statuto ne precisa i compiti. Ma nell’articolo 15 indica le circostanze che portano alla cessazione della carica: scandeza o interruzione del mandato, dimissioni o decadenza. L’ultimo comma stabilisce che “Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto secondo le modalità previste dal regolamento”. I Consiglieri operano nelle commissioni consiliari permanenti, definite “lo strumento fondamentale di partecipazione e collaborazione dei gruppi consiliari ala determinazione delle scelte politico amministrative dell’ente”. I pareri delle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti. Possono anche costituirsi commissioni temporanee o speciali, su richiesta di almeno 4 consiglieri, con compiti di indagine conoscitivi al fine di approfondire materie specifiche o questioni particolarmente complesse che interessano la Provincia. Anche in questo caso i pareri sono obbligatori ma non vincolanti.
L’ultimo organo disciplinato dallo Statuto è l’assemblea dei Sindaci Questa è composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio. Ogni Sindaco può delegare un assessore o un consigliere in sua rappresentanza. L’Assemblea svolge funzioni consultive in relazioni a ogni aspetto inerente la Provincia, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio. “Salvo che non sia espressamente previsto – recita l’articolo 20 – i pareri forniti dall’Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti”. È il Presidente della Provincia che convoca e presiede l’Assemblea dei Sindaci. Nella seduta devono intervenire la metà dei Sindaci e questi devono rappresentare la metà della popolazione. In seconda convocazione tali parametri si riducono a un terzo.
La novità introdotta in ultima lettura è l’istituzione della Consulta delle Elette. La disciplina l’articolo 21 bis: “Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Consulta delle Elette, composta da tutti i sindaci donna, da consiglieri comunali e provinciali donna”. La Consulta delle elette formula pareri su questioni attinenti la condizione femminile e dà pareri che perseguono la promozione della parità di genere.





