Una riorganizzazione annunciata, un licenziamento contestato e, infine, una sentenza che – secondo quanto riferito in un comunicato dell’avvocato Fabio Leggiero – dispone reintegra e pagamento delle retribuzioni arretrate. Protagonista della vicenda è “Rossella” (nome di fantasia), indicata come infermiera e coordinatrice del reparto infermieristico del San Raffaele di Sabaudia srl, società descritta nella nota come controllata dalla San Raffaele Spa.
Il licenziamento e le ragioni indicate dalla società
Nel comunicato si afferma che la lavoratrice è stata licenziata il 15 luglio 2024 per una presunta riorganizzazione aziendale, con la conseguente soppressione della sua mansione e la dichiarata impossibilità di ricollocarla, anche con incarichi equivalenti.
L’impugnazione e l’ipotesi di un motivo discriminatorio
Sempre secondo la ricostruzione diffusa dal legale, la lavoratrice ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo e riconducibile a un intento discriminatorio, sostenendo quindi la nullità del provvedimento.
La decisione del Tribunale di Latina: nullità e tutele dell’articolo 18
La nota riferisce che il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso, dichiarando il licenziamento “nullo e contrario a norme imperative di legge” e riconoscendo le massime tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Nel comunicato si aggiunge che il recesso, pur presentato come conseguenza della soppressione della mansione, è stato ritenuto affetto da “motivo illecito determinante”, con carattere discriminatorio e ritorsivo.
Il nodo del repêchage: la ricollocazione non verificata
Tra gli elementi evidenziati nel comunicato, assume rilievo l’obbligo di repêchage, cioè la verifica effettiva di possibili alternative lavorative compatibili. Secondo la nota, questa verifica non è stata svolta nonostante la presenza di posti disponibili e la consolidata esperienza della lavoratrice, considerata impiegabile anche in ruoli equivalenti.
Nel comunicato viene riportata la posizione dell’avvocato Leggiero, che definisce la pronuncia innovativa perché, in casi particolari, la violazione del repêchage può diventare indice rivelatore del motivo illecito determinante, rafforzando – nella lettura del legale – il profilo discriminatorio e ritorsivo del licenziamento.
Il collegamento con un precedente disciplinare
Secondo quanto riportato, la sentenza avrebbe valorizzato anche un ulteriore aspetto: un collegamento temporale e causale tra il licenziamento e un procedimento disciplinare che la lavoratrice avrebbe subito e impugnato nei mesi precedenti, elemento indicato come parte del quadro valutato dal giudice.
Reintegra e pagamento di arretrati e contributi
La conclusione descritta nel comunicato prevede la reintegra immediata e la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni perse dal momento del licenziamento fino al ripristino del rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nella nota viene inoltre riportato che, per il legale, la decisione rafforzerebbe le tutele contro licenziamenti arbitrari o discriminatori.





