Omicidio stradale, Moscardelli presenta un disegno di legge per introdurre il reato

di Redazione – Il senatore Claudio Moscardelli ha depositato un disegno di legge per introdurre nel Codice Penale il reato di omicidio stradale. Secondo la proposta avanzata dall’onorevole pontino, la pena per chi provoca la morte di una persona perché alla guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica è dai 6 ai 16 anni.

Purtroppo le strade pontine sono spesso scenario di incidenti mortali e troppo spesso questi sono causati dall’incoscienza dei guidatori che si mettono alla guida dopo aver bevuto o superano di molto il limite di velocità. Moscardelli quindi intende farsi portavoce di quella che è una vera e propria emergenza.

“Gli incidenti letali, causati da chi assume la guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti, rappresentano ormai, infatti, una delle più frequenti cause di morte” scrive il senatore nel testo del disegno di legge.

La frequenza con cui si verificano gli “omicidi stradali” – spiega – è, del resto, imputabile in gran parte, tra le altre cose, alla scarsa deterrenza della normativa vigente, che in casi del genere consente l’applicazione delle pene previste in linea generale per l’omicidio colposo, che pur con le aggravanti introdotte nel 2008 oscillano tra i tre e i dieci anni”.

Purtroppo, ricorda il democratico, succede spesso che la pena “venga commisurata addirittura al di sotto del minimo di tre anni, per effetto di attenuanti che rendono la sanzione definitivamente irrogata del tutto sproporzionata, per difetto, alla gravità del fatto e, in altri termini, al dramma di una morte certamente evitabile”.

Quindi è intenzione del dl qualificare “gli omicidi stradali come sorretti da dolo (eventuale), così da poter applicare le ben più gravi sanzioni previste per l’omicidio volontario” andando a modificare l’art. 577-bis del Codice Penale.

Di seguito gli articoli che si andrebbero ad introdurre nel Codice:

Articolo 1

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

Dopo l’articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 577-bis (Omicidio stradale).

Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l’incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a sedici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno.

Articolo 2

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). — 1. Chiunque, ponendosi alla guida o in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m è aggiunta, in fine, la seguente:

“m-bis) delitto dì omicidio stradale previsto dall’articolo 577-bis c.p.”

Articolo 4

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui al periodo precedente comporta l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida»;

b) all’articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all’articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 23º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione si protrae fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all’articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

c) all’articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’articolo 577-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 1, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

d) all’articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale».

CORRELATI

spot_img
spot_img